Art. 20.
           Sostituzione dell'art. 26 - Limiti di transito
              della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  26  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  26  Limiti  di transito. - E' vietato il transito dei mezzi
motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di  cui
al precedente art. 21, nonche' in quelli di carattere silvo-pastorale
riconosciute tali dai Comuni  interessati,  nelle  mulattiere  e  nei
sentieri.
   E' altresi' vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati,
ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale
della Regione, nonche' in tutti i boschi e nei pascoli.
   I  Comuni  individuano  le  zone  o  i tracciati sui quali possono
utilizzare temporaneamente percorsi  motociclistici  in  relazione  a
prove  o  manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti
atti  alla  salvaguardia  ed  alla  assoluta  tutela  degli  ambienti
interessati,   compreso   l'eventuale   versamento   di  un  deposito
cauzionale.
   I  Comuni  provvedono  a  segnalare  opportunamente  i  divieti di
transito sulle strade di carattere silvo-pastorale."