Art. 20. Sostituzione dell'art. 26 - Limiti di transito della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 26 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 Limiti di transito. - E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade di cui al precedente art. 21, nonche' in quelli di carattere silvo-pastorale riconosciute tali dai Comuni interessati, nelle mulattiere e nei sentieri. E' altresi' vietato il transito fuori strada di mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, sui terreni del demanio forestale della Regione, nonche' in tutti i boschi e nei pascoli. I Comuni individuano le zone o i tracciati sui quali possono utilizzare temporaneamente percorsi motociclistici in relazione a prove o manifestazioni agonistiche imponendo tutti gli accorgimenti atti alla salvaguardia ed alla assoluta tutela degli ambienti interessati, compreso l'eventuale versamento di un deposito cauzionale. I Comuni provvedono a segnalare opportunamente i divieti di transito sulle strade di carattere silvo-pastorale."