Art. 21.
                Sostituzione dell'art. 27 - Sanzioni
              della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  27  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  27  Sanzioni. - Salvo quanto disposto dal successivo quarto
comma, per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e
per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui
all'art. 10 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero
nelle  prescrizioni  di  massima e di polizia forestale emanate dalla
Regione,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  consistente  nel
pagamento  di  una  somma  compresa  fra  il  doppio  e  il quadruplo
dell'entita' del danno  comune  cagionato  all'ambiente  boschivo,  o
quanto  meno  compresa  fra  il  doppio  e il quadruplo del valore di
aspettazione delle piante tagliate o danneggiate.
   All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti forestali,
i quali sono anche  competenti  a  determinare  il  danno  cagionato,
ovvero  il  valore  delle  piante  tagliate o danneggiate, secondo le
norme vigenti.
   La  sanzione  e'  irrogata  nelle forme e nei modi stabiliti dalla
legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della  L.
24  novembre  1981,  n.  689 concernente modifiche al sistema penale"
modificata e integrata dalla legge regionale 4 giugno 1984, n. 27.
   Per  le violazioni, accertate dagli agenti forestali nonche' dagli
organi locali di polizia urbana e rurale, del disposto del precedente
art.  25  e  del  divieto di apertura di strade in terreni soggetti a
vincolo  idrogeologico,  si  applica  una   sanzione   amministrativa
pecuniaria   da  lire  150.000  a  lire  20.000.000;  successivamente
all'entrata in vigore delle prescrizioni  di  massima  e  di  polizia
forestale  di  cui  al  precedente  primo  comma  si  applichera' una
sanzione  amministrativa  proporzionale   al   danno   cagionato   al
territorio cosi' come determinato a norma di dette prescrizioni.
   L'autore  delle violazioni di cui al comma precedente e' tenuto al
ripristino dello stato dei luoghi.
   Ferma  restando,  per  quanto  riguarda  il  divieto  di  transito
previsto al primo comma del precedente art.  26,  l'applicazione  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15 giugno 1959, n. 393 e
successive modificazioni, per la violazione della disposizione di cui
al  secondo  comma  dello  stesso  articolo  si  applica  la sanzione
amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.
   Le  sanzioni  sono  irrogate dai Presidenti degli enti delegati di
cui  al  precedente  art.  1-  bis,  i  quali,   contestualmente   al
provvedimento  di  irrogazione,  assunte  le  opportune  informazioni
tecniche, emanano l'ordine di ripristino entro i  termini  e  con  le
modalita' di volta in volta stabilite.
   Qualora  il  trasgressore  non  vi  ottemperi  spontaneamente,  il
Presidente  dell'ente  delegato,  previa  diffida   dell'interessato,
dispone l'esecuzione a spesa del trasgressore.
   Le  somme  dovute,  detratto  l'ammontare dalla cauzione di cui al
quinto comma del precedente art. 25, saranno  riscosse  a  norma  del
regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  e  introitate dagli enti
delegati."