Art. 21. Sostituzione dell'art. 27 - Sanzioni della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 27 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 27 Sanzioni. - Salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate dalla Regione, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra il doppio e il quadruplo dell'entita' del danno comune cagionato all'ambiente boschivo, o quanto meno compresa fra il doppio e il quadruplo del valore di aspettazione delle piante tagliate o danneggiate. All'accertamento delle violazioni provvedono gli agenti forestali, i quali sono anche competenti a determinare il danno cagionato, ovvero il valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le norme vigenti. La sanzione e' irrogata nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 "Norme di attuazione della L. 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale" modificata e integrata dalla legge regionale 4 giugno 1984, n. 27. Per le violazioni, accertate dagli agenti forestali nonche' dagli organi locali di polizia urbana e rurale, del disposto del precedente art. 25 e del divieto di apertura di strade in terreni soggetti a vincolo idrogeologico, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 20.000.000; successivamente all'entrata in vigore delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al precedente primo comma si applichera' una sanzione amministrativa proporzionale al danno cagionato al territorio cosi' come determinato a norma di dette prescrizioni. L'autore delle violazioni di cui al comma precedente e' tenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Ferma restando, per quanto riguarda il divieto di transito previsto al primo comma del precedente art. 26, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, per la violazione della disposizione di cui al secondo comma dello stesso articolo si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000. Le sanzioni sono irrogate dai Presidenti degli enti delegati di cui al precedente art. 1- bis, i quali, contestualmente al provvedimento di irrogazione, assunte le opportune informazioni tecniche, emanano l'ordine di ripristino entro i termini e con le modalita' di volta in volta stabilite. Qualora il trasgressore non vi ottemperi spontaneamente, il Presidente dell'ente delegato, previa diffida dell'interessato, dispone l'esecuzione a spesa del trasgressore. Le somme dovute, detratto l'ammontare dalla cauzione di cui al quinto comma del precedente art. 25, saranno riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e introitate dagli enti delegati."