Art. 22. Sostituzione dell'art. 31 - Applicabilita' di altre norme - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 31 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 31 Competenze della Regione. - Tutte le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 concernente 'Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382' ivi comprese quelle gia' spettanti alle camere di commercio sono esercitate dalla Regione. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla normativa statale in materia forestale, ferma restando la competenza dei corrispondenti organi regionali."