Art. 22.
      Sostituzione dell'art. 31 - Applicabilita' di altre norme
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  31  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n. 8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  31 Competenze della Regione. - Tutte le funzioni trasferite
ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616  concernente  'Attuazione  della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382'  ivi  comprese  quelle
gia'  spettanti  alle  camere  di  commercio  sono  esercitate  dalla
Regione.
   Per   quanto   non   previsto  dalla  presente  legge  valgono  le
disposizioni di cui alla  normativa  statale  in  materia  forestale,
ferma restando la competenza dei corrispondenti organi regionali."