Art. 23.
               Modifica dell'art. 4 - Tagli dei boschi
             della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9
 
   1.  Il  quarto  comma dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio
1977, n. 9 e' sostituito dal seguente:
   "Le  piante d'alto fusto che si intendono abbattere e le matricine
da riservare dovranno essere preventivamente  contrassegnate  a  cura
dell'ente gestore del parco e della riserva naturale."