Art. 23. Modifica dell'art. 4 - Tagli dei boschi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 1. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 e' sostituito dal seguente: "Le piante d'alto fusto che si intendono abbattere e le matricine da riservare dovranno essere preventivamente contrassegnate a cura dell'ente gestore del parco e della riserva naturale."