Art. 24.
                          Norma finanziaria
 
   1.  E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la concessione
di contributi di parte corrente di lire 944.000.000 per le  finalita'
di  cui  al  terzo  comma dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile
1976, n. 8, come modificato dal precedente art. 9.
   2.  E'  altresi'  autorizzata per l'esercizio finanziario 1989, la
concessiorie di contributi in capitale di:
     a)  lire  1.232.000.000  per  iniziative  di  silvicoltura  e di
forestazione in ambiente urbano di cui al quinto comma  dell'art.  15
della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n.  8, come sostituito dal
precedente art. 12;
     b)  lire  2.000.000.000  per l'acquisto di mezzi ed attrezzature
forestali e di macchinari per la prima lavorazione del legno  di  cui
all'ottavo comma dell'art. 15 della legge regionale 5 aprile 1976, n.
8, come sostituito dal precedente art. 12;
     c)  lire  720.000.000  per il rimboschimento e la ricostituzione
boschiva di cui al primo comma dell'art. 15 della legge  regionale  5
aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 12.
   3.  All'onere  complessivo  di  lire  4.896.000.000  previsto  dai
precedenti commi,  si  provvede,  per  lire  3.133.000.000,  mediante
utilizzo  delle  assegnazioni  statali,  per  l'esercizio finanziario
1989, per l'attuazione del piano forestale nazionale 1986-1990 e, per
la  restante  parte,  pari  a  lire 1.763.000.000, mediante riduzione
della dotazione finanziaria di  competenza  e  di  cassa  del  "Fondo
globale  per il finanziamento del piano forestale regionale derivante
da assegnazioni statali  vincolate"  iscritto  al  cap.  5.2.2.2.2758
dello  stato  di  previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 1989.
   4.  Con  successivo  provvedimento  di  legge  si provvedera' alle
autorizzazioni di spesa degli  interventi  previsti  dagli  artt.  1,
quinto  comma,  6  e 9 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come
rispettivamente modificati e sostituiti dai precedenti artt. 1,  7  e
8.
   5.  In  relazione  a  quanto  disposto dal presente articolo, allo
stato di previsione delle entrate e  delle  spese  di  parte  II  del
bilancio per l'esercizio finanziario 1989, sono apportate le seguenti
variazioni:
  (Omissis).