Art. 25.
                          Norme transitorie
 
   1.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge il Consiglio Regionale, su  proposta  della  Giunta  Regionale,
emana  apposita  normativa  riguardante l'istituzione dell'albo delle
imprese boschive di cui al quarto  comma  dell'art.  22  della  legge
regionale 5 aprile 1976, n. 8 come modificato dal precedente art. 16.
   2.  Entro  un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio  Regionale,  su  proposta  della  Giunta  Regionale,  emana
prescrizioni  di  massima  e di polizia forestale valide per tutto il
territorio della Regione; nel  frattempo  le  norme  contenute  nelle
prescrizioni  di  massima  e  di  polizia  forestale  in vigore nelle
singole Province ai sensi del regio decreto-legge 30  dicembre  1923,
n.  3267  si  applicano  a tutto il territorio boscato delle Province
stesse.
   3.  Entro  un  anno  dall'entrata in vigore della presente legge i
Comuni provvedono alla segnalazione dei  divieti  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  26  della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, come
sostituito dal precedente art. 20.