Art. 25. Norme transitorie 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana apposita normativa riguardante l'istituzione dell'albo delle imprese boschive di cui al quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come modificato dal precedente art. 16. 2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il territorio della Regione; nel frattempo le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore nelle singole Province ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 si applicano a tutto il territorio boscato delle Province stesse. 3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono alla segnalazione dei divieti di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, come sostituito dal precedente art. 20.