Art. 26.
                             Abrogazioni
 
   1.  E'  abrogato  l'art.  17 (Pascoli montani e agriturismo) della
legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.
   2.   E'  abrogata  la  legge  regionale  2  gennaio  1980,  n.  1,
concernente: "Interpretazione autentica dell'ultimo  comma  dell'art.
23 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8".
   3.  Sono abrogati i commi primo, quinto, sesto e settimo dell'art.
1  della  legge  regionale  18  dicembre  1978,  n.  73  concernente:
"Rifinanziamento  e  modifica  di  leggi  regionali  e  variazioni al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978".
   4. E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n.
73.
   5.  E' abrogato l'art. 69 della legge regionale 21 luglio 1979, n.
36, concernente: "Rifinanziamento e  modifiche  di  Leggi  Regionali:
variazioni  al  bilancio  pluriennale  1979-1981  e  al  bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 1979 - I provvedimento".
   6.  Sono  abrogate  le  lettere  e)  e  g) dell'art. 9 della legge
regionale 7 gennaio 1985, n. 4, concernente: "Variazioni al  bilancio
pluriennale  1984/86 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel
settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1›
luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 - IV provvedimento".
   7.  E' abrogata la lettera f) dell'art. 56 della legge regionale 5
dicembre 1981, n.  68  concernente:  "Assestamento  e  variazione  al
bilancio  per  l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale
1981-83".
   8.  Sono  abrogati i commi quinto e sesto dell'art. 56 della legge
regionale 5 dicembre 1981, n. 68.
   9.  E'  abrogato il primo comma dell'art. 33 della legge regionale
25 maggio 1983, n.  48,  concernente:  "Variazioni  al  bilancio  per
l'esercizio  finanziario  1983  e al bilancio pluriennale 1983-85 con
modifiche di leggi regionali - I provvedimento".
   La presente legge Regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 22 dicembre 1989
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1989
e vistata dal Commissario del Governo con nota del 15  dicembre  1989
prot. n. 22502/2993).