Art. 4.
         Sostituzione dell'art. 2 - Programmi di sistemazione
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n.  8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 2 (Programmi di sistemazione delle aree montane).
   La   Giunta   regionale,  al  fine  di  favorire  la  sistemazione
territoriale delle aree boscate e montane, provvede  a  finanziare  i
programmi  presenti dalle comunita' montane entro il 31 marzo di ogni
anno, sentita la commissione consiliare competente.
   I  programmi  di cui al precedente comma sono redatti in base agli
strumenti di pianificazione  territoriale  vigenti  e  comprendono  i
rimboschimenti,  i  rinfoltimenti,  i  lavori  culturali  relativi ai
boschi  esistenti  le  eventuali  opere  accessorie  e  le  opere  di
viabilita'  forestale ad esclusione di quanto previsto dal successivo
art. 21.
   Con  le  modalita'  di  cui  al  precedente  primo comma la Giunta
regionale     finanzia     i      programmi      di      sistemazione
idraulico-agrario-forestale  dei territori montani, ad esclusione dei
lavori da eseguirsi all'interno dei centri  abitati;  tali  programmi
sono proposti dagli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve
naturali e dalle Comunita' montane".