Art. 4. Sostituzione dell'art. 2 - Programmi di sistemazione - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Programmi di sistemazione delle aree montane). La Giunta regionale, al fine di favorire la sistemazione territoriale delle aree boscate e montane, provvede a finanziare i programmi presenti dalle comunita' montane entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente. I programmi di cui al precedente comma sono redatti in base agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e comprendono i rimboschimenti, i rinfoltimenti, i lavori culturali relativi ai boschi esistenti le eventuali opere accessorie e le opere di viabilita' forestale ad esclusione di quanto previsto dal successivo art. 21. Con le modalita' di cui al precedente primo comma la Giunta regionale finanzia i programmi di sistemazione idraulico-agrario-forestale dei territori montani, ad esclusione dei lavori da eseguirsi all'interno dei centri abitati; tali programmi sono proposti dagli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve naturali e dalle Comunita' montane".