Art. 5. Sostituzione dell'art. 3 - Manutenzione e lavori di pronto intervento - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Manutenzione e lavori di pronto intervento). La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, finanzia i programmi di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-agrario-forestale presentati dagli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali e dalle comunita' montane. La Giunta regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma precedente, sentita la commissione consiliare competente, provvede ai lavori di pronto intervento per calamita' naturali non compresi tra quelli previsti dall'art. 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 e localizzati nei territori montani. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34. Sono definiti di pronto intervento le opere e i lavori necessari per fronteggiare: a) situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale; b) ripristino di sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese necessarie da eventi di natura eccezionale; c) interventi in aree montane per il recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie".