Art. 5.
 
Sostituzione dell'art. 3 - Manutenzione e lavori di pronto intervento
 
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  3  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n.  8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 3 (Manutenzione e lavori di pronto intervento).
   La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
finanzia i programmi di  manutenzione  delle  opere  di  sistemazione
idraulico-agrario-forestale  presentati dagli enti gestori dei parchi
e delle riserve naturali e dalle comunita' montane.
   La  Giunta  regionale,  nell'ambito  degli  stanziamenti di cui al
comma  precedente,  sentita  la  commissione  consiliare  competente,
provvede  ai  lavori  di pronto intervento per calamita' naturali non
compresi tra quelli previsti dall'art. 10 della  legge  regionale  14
agosto 1973, n. 34 e localizzati nei territori montani.
   Per  l'esecuzione  dei  lavori  di  pronto  intervento  di  cui al
precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.
   Sono  definiti  di pronto intervento le opere e i lavori necessari
per fronteggiare:
     a)  situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da
possibili eventi calamitosi nel settore idraulico-agrario-forestale;
     b)  ripristino  di sistemazioni idraulico-agrario-forestali rese
necessarie da eventi di natura eccezionale;
     c)  interventi  in  aree  montane  per  il  recupero  di  alberi
danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie".