Art. 6. Sostituzione dell'art. 4 - Delega all'esecuzione dei lavori - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Delega all'esecuzione dei lavori). L'esecuzione delle opere previste dai programmi approvati dalla Regione ai sensi della presente legge e' delegata agli enti di cui al precedente art. 1- bis. Gli enti delegati, ove non dispongano di servizi tecnici, si avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali. Per i progetti di importo inferiore a lire 500 milioni e' richiesto il parere tecnico-amministrativo: a) del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione per gli interventi che riguardano i lavori di forestazione connessi ad opere di consilidamento dei versanti; b) del servizio provinciale del genio civile per gli interventi di sistemazione idraulica. Per i progetti d'importo compreso tra lire 500 milioni e lire 1.500 milioni e' richiesto il parere dei comitati tecnici provinciali per la bonifica integrale; per quelli di importo superiore il parere e' espresso dalla commissione tecnico-amministrativa regionale".