Art. 6.
     Sostituzione dell'art. 4 - Delega all'esecuzione dei lavori
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  4  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n.  8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 4 (Delega all'esecuzione dei lavori).
  L'esecuzione  delle  opere  previste  dai programmi approvati dalla
Regione ai sensi della presente legge e' delegata agli enti di cui al
precedente art. 1- bis.
   Gli  enti  delegati,  ove  non  dispongano  di servizi tecnici, si
avvalgono dei competenti uffici tecnici regionali.
   Per  i  progetti  di  importo  inferiore  a  lire  500  milioni e'
richiesto il parere tecnico-amministrativo:
     a) del servizio provinciale agricoltura, foreste e alimentazione
per gli interventi che riguardano i lavori di  forestazione  connessi
ad opere di consilidamento dei versanti;
     b)  del servizio provinciale del genio civile per gli interventi
di sistemazione idraulica.
   Per  i  progetti  d'importo  compreso  tra lire 500 milioni e lire
1.500 milioni e' richiesto il parere dei comitati tecnici provinciali
per  la bonifica integrale; per quelli di importo superiore il parere
e' espresso dalla commissione tecnico-amministrativa regionale".