Art. 7. Sostituzione dell'art. 6 - Assistenza, propaganda istruzione e ricerca - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Assistenza, propaganda, istruzione e ricerca). Al fine di orientare e coordinare le attivita' di ricerca, sperimentazione, aggiornamento e divulgazione nel settore silvo-pastorale la Regione, avvalendosi anche dell'Azienda regionale delle foreste e in collaborazione con le Universita' e gli istituti di ricerca: a) provvede all'assistenza tecnica in favore degli enti pubblici e dei privati; b) istituisce e finanzia campi di lavoro, borse di studio e corsi di formazione professionale per il perfezionamento delle scienze e delle tecniche silvo-pastorali; c) promuove iniziative culturali di divulgazione, informazione e propaganda atte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse naturali e delle colture legnose; d) definisce specifici programmi di ricerca e di sperimentazione nel settore silvo-pastorale, anche mediante l'erogazione di contributi; e) provvede alla redazione ed alla periodica revisione dell'inventario forestale regionale avvalendosi anche dell'azienda regionale delle foreste".