Art. 7.
 
    Sostituzione dell'art. 6 - Assistenza, propaganda istruzione e
         ricerca - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  L'art.  6  della  legge  regionale  5  aprile  1976,  n.  8 e'
sostituito dal seguente:
   "Art. 6 (Assistenza, propaganda, istruzione e ricerca).
   Al  fine  di  orientare  e  coordinare  le  attivita'  di ricerca,
sperimentazione,   aggiornamento   e   divulgazione    nel    settore
silvo-pastorale  la Regione, avvalendosi anche dell'Azienda regionale
delle foreste e in collaborazione con le Universita' e  gli  istituti
di ricerca:
     a) provvede all'assistenza tecnica in favore degli enti pubblici
e dei privati;
     b)  istituisce  e  finanzia  campi  di lavoro, borse di studio e
corsi  di  formazione  professionale  per  il  perfezionamento  delle
scienze e delle tecniche silvo-pastorali;
     c) promuove iniziative culturali di divulgazione, informazione e
propaganda atte a diffondere una migliore  conoscenza  delle  risorse
naturali e delle colture legnose;
     d) definisce specifici programmi di ricerca e di sperimentazione
nel  settore  silvo-pastorale,   anche   mediante   l'erogazione   di
contributi;
     e)   provvede   alla   redazione  ed  alla  periodica  revisione
dell'inventario forestale regionale  avvalendosi  anche  dell'azienda
regionale delle foreste".