Art. 8. Sostituzione dell'art. 9 - Gestione del demanio forestale - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. L'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e sostituito dal seguente: "Art. 9 (Gestione del demanio regionale). Il demanio regionale forestale e' gestito dall'azienda regionale delle foreste. L'azienda regionale delle foreste provvede all'ampliamento del demanio forestale regionale mediante acquisti ed espropri, fatti in nome e per conto della Regione, utilizzando gli appositi finanziamenti messi a disposizione dal consiglio regionale. Gli acquisti e gli espropri di cui al precedente comma sono fatti sulla base di programmi formulati dal consiglio di amministrazione dell'azienda regionale delle foreste, approvati dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. L'azienda regionale delle foreste e' autorizzata a costituire, in nome e per conto della Regione, servitu' attive e passive sul demanio forestale regionale, previo parere della Giunta regionale".