Art. 8.
      Sostituzione dell'art. 9 - Gestione del demanio forestale
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1. L'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 e sostituito
dal seguente:
   "Art. 9 (Gestione del demanio regionale).
   Il  demanio  regionale forestale e' gestito dall'azienda regionale
delle foreste.
   L'azienda  regionale  delle  foreste  provvede all'ampliamento del
demanio forestale regionale mediante acquisti ed espropri,  fatti  in
nome   e   per   conto   della   Regione,  utilizzando  gli  appositi
finanziamenti messi a disposizione dal consiglio regionale.
   Gli  acquisti e gli espropri di cui al precedente comma sono fatti
sulla base di programmi formulati dal  consiglio  di  amministrazione
dell'azienda   regionale   delle   foreste,  approvati  dalla  Giunta
regionale sentita la commissione consiliare competente.
   L'azienda  regionale delle foreste e' autorizzata a costituire, in
nome e per conto della Regione, servitu' attive e passive sul demanio
forestale regionale, previo parere della Giunta regionale".