Art. 9. Modifiche all'art. 10 - Patrimonio forestale degli enti locali - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 1. Dopo il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi terzo e quarto: "La Regione concede contributi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'avviamento e la gestione di consorzi forestali ed aziende speciali forestali comprendenti proprieta' pubbliche o private, istituiti ai sensi dell'art. 139 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 e della relativa normativa di applicazione. Lo statuto dei consorzi forestali e delle aziende speciali istituiti ai sensi del precedente comma e' soggetto all'approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente".