Art. 9.
    Modifiche all'art. 10 - Patrimonio forestale degli enti locali
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1.  Dopo  il  secondo  comma  dell'art. 10 della legge regionale 5
aprile 1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi terzo e quarto:
   "La  Regione  concede  contributi fino al settanta per cento della
spesa ritenuta ammissibile per l'avviamento e la gestione di consorzi
forestali  ed  aziende  speciali  forestali  comprendenti  proprieta'
pubbliche o private, istituiti ai sensi dell'art. 139 e seguenti  del
regio  decreto-legge  30  dicembre  1923, n. 3267, dell'art. 10 della
legge 27  dicembre  1977,  n.  984  e  della  relativa  normativa  di
applicazione.
   Lo  statuto  dei  consorzi  forestali  e  delle  aziende  speciali
istituiti ai sensi del precedente comma e' soggetto  all'approvazione
della   Giunta   regionale,   sentita   la   commissione   consiliare
competente".