Art. 10. Comitato tecnico consultivo regionale per le attivita' estrattive di cava 1. L'art. 39 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' abrogato e cosi' sostituito: "1. E' istituito ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 concernente 'Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta Regionale' il comitato tecnico consultivo per le attivita' estrattive, nominato dalla Giunta Regionale, composto dall'assessore regionale del settore ambiente ed ecologia, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche ed ambientali, anche estranei all'amministrazione, dai funzionari dei servizi regionali individuati dalla Giunta Regionale, nonche' dai presidenti delle consulte degli enti delegati di volta in volta interessati per territorio o da loro delegati. Nel caso di argomenti di ordine generale, al comitato partecipano tutti i presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Il comitato svolge la propria attivita' articolando i lavori in riunioni in sede tecnica e riunioni in sede deliberante. 2. Ai componenti del comitato tecnico consultivo regionale per le attivita' estrattive di cava, esclusi i dipendenti regionali, e' corrisposta un'indennita' di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 concernente 'Norme in materia di indennita' ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati', per le sedute cui partecipano. 3. Il comitato tecnico consultivo esprime parere sui piani delle cave trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonche' sulle autorizzazioni e concessioni e relative revoche e decadenze di competenza regionale ai sensi del precedente titolo IV. 4. Il comitato e' rinnovato ogni qualvolta viene rinnovato il Consiglio Regionale. 5. La Giunta Regionale fissa con propria deliberazione le ulteriori disposizioni per il funzionamento del comitato di cui al presente articolo. 6. Il componente, nominato dalla Regione in qualita' di esperto, che non sia intervenuto senza giustificato motivo a tre consecutive sedute del comitato decade dall'incarico. La decadenza e' pronunciata con deliberazione della Giunta Regionale che ne prevede la contestuale sostituzione.".