Art. 10.
                Comitato tecnico consultivo regionale
                 per le attivita' estrattive di cava
 
   1.  L'art.  39  della  legge  regionale  30  marzo  1982, n. 18 e'
abrogato e cosi' sostituito:
    "1.  E'  istituito ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 1›
agosto 1979, n. 42  concernente  'Ordinamento  dei  servizi  e  degli
uffici  della Giunta Regionale' il comitato tecnico consultivo per le
attivita'  estrattive,  nominato  dalla  Giunta  Regionale,  composto
dall'assessore  regionale  del  settore  ambiente  ed ecologia, o suo
delegato, che lo presiede, da sei esperti in discipline geologiche  e
minerarie,  giuridiche  ed  economiche,  urbanistiche  ed ambientali,
anche  estranei  all'amministrazione,  dai  funzionari  dei   servizi
regionali  individuati dalla Giunta Regionale, nonche' dai presidenti
delle consulte degli enti delegati di volta in volta interessati  per
territorio  o  da  loro  delegati.  Nel  caso  di argomenti di ordine
generale, al comitato partecipano tutti i presidenti  delle  consulte
provinciali  o loro delegati. Il comitato svolge la propria attivita'
articolando i lavori in riunioni in sede tecnica e riunioni  in  sede
deliberante.
   2.  Ai componenti del comitato tecnico consultivo regionale per le
attivita' estrattive di cava,  esclusi  i  dipendenti  regionali,  e'
corrisposta  un'indennita'  di  presenza  nella misura prevista dalla
legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 concernente 'Norme in materia
di  indennita'  ai  componenti  di  commissioni,  comitati  o collegi
comunque denominati', per le sedute cui partecipano.
   3.  Il  comitato tecnico consultivo esprime parere sui piani delle
cave  trasmessi  alla  Regione  per  l'approvazione,  nonche'   sulle
autorizzazioni  e  concessioni  e  relative  revoche  e  decadenze di
competenza regionale ai sensi del precedente titolo IV.
   4.  Il  comitato  e'  rinnovato  ogni qualvolta viene rinnovato il
Consiglio Regionale.
   5.   La  Giunta  Regionale  fissa  con  propria  deliberazione  le
ulteriori disposizioni per il funzionamento del comitato  di  cui  al
presente articolo.
   6.  Il  componente, nominato dalla Regione in qualita' di esperto,
che non sia intervenuto senza giustificato motivo a  tre  consecutive
sedute del comitato decade dall'incarico. La decadenza e' pronunciata
con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  che   ne   prevede   la
contestuale sostituzione.".