Art. 11.
                             Concessione
 
   1.  Il  quinto e sesto comma dell'art. 40 della legge regionale 30
marzo 1982, n. 18 sono abrogati e cosi' sostituiti:
    "5. Il concessionario e' tenuto a pagare annualmente alla Regione
il diritto proporzionale di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione
di superficie compresi entro i limiti della concessione.
   6.  Il diritto proporzionale di cui al comma precedente e' elevato
a lire 15.000.000 per i lapidei da taglio.".