Art. 11. Concessione 1. Il quinto e sesto comma dell'art. 40 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 sono abrogati e cosi' sostituiti: "5. Il concessionario e' tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di superficie compresi entro i limiti della concessione. 6. Il diritto proporzionale di cui al comma precedente e' elevato a lire 15.000.000 per i lapidei da taglio.".