Art. 13.
                            D e l e g h e
 
   1. L'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' abrogato
e cosi' sostituito:
    "1. Sono delegate alle Province nonche' ai consorzi di Lecco e di
Lodi per i rispettivi territori, salvo quanto disposto dai successivi
commi:
     a)  la  predisposizione  e  la  proposta  dei  piani  di  cui al
precedente art. 2;
     b)    le    funzioni   amministrative   inerenti   all'esercizio
dell'attivita' di coltivazione di cava;
     c) l'assistenza tecnica ai comuni;
     d) gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i
comuni, previamente interessati, non provvedano al  compimento  degli
atti dovuti;
     e)  le funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti la
vigilanza sull'applicazione delle  norme  di  polizia  delle  cave  e
torbiere,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128 concernente 'Norme di  polizia  delle  miniere  e
delle  cave'  e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547 concernente 'Norme per la  prevenzione  degli  infortuni
sul lavoro';
     f)    la   determinazione   e   l'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative per le funzioni delegate.
   2. Sono delegate ai Comuni per i rispettivi territori:
     a) la vigilanza sull'esercizio dell'attivita' di cava;
     b)  il  rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprieta'
ai fini della ricerca;
     c) l'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino;
     d) la sospensione e la cessazione dell'attivita' estrattiva, nei
casi previsti dalla presente legge;
     e)    la   determinazione   e   l'irrogazione   delle   sanzioni
amministrative per le materie delegate.
   3. Le funzioni delegate di cui al comma precedente sono esercitate
in conformita' alle disposizioni della presente legge.
   4.   Gli  enti  delegati  provvedono  nei  termini  prescritti  al
compimento degli atti dovuti. In caso di inerzia la Giunta Regionale,
previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta gli atti
necessari in sostituzione degli enti medesimi".