Art. 13. D e l e g h e 1. L'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' abrogato e cosi' sostituito: "1. Sono delegate alle Province nonche' ai consorzi di Lecco e di Lodi per i rispettivi territori, salvo quanto disposto dai successivi commi: a) la predisposizione e la proposta dei piani di cui al precedente art. 2; b) le funzioni amministrative inerenti all'esercizio dell'attivita' di coltivazione di cava; c) l'assistenza tecnica ai comuni; d) gli interventi sostitutivi in materia di vigilanza, qualora i comuni, previamente interessati, non provvedano al compimento degli atti dovuti; e) le funzioni di vigilanza e quelle amministrative inerenti la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 concernente 'Norme di polizia delle miniere e delle cave' e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 concernente 'Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro'; f) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le funzioni delegate. 2. Sono delegate ai Comuni per i rispettivi territori: a) la vigilanza sull'esercizio dell'attivita' di cava; b) il rilascio dell'autorizzazione all'accesso alle proprieta' ai fini della ricerca; c) l'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino; d) la sospensione e la cessazione dell'attivita' estrattiva, nei casi previsti dalla presente legge; e) la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per le materie delegate. 3. Le funzioni delegate di cui al comma precedente sono esercitate in conformita' alle disposizioni della presente legge. 4. Gli enti delegati provvedono nei termini prescritti al compimento degli atti dovuti. In caso di inerzia la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta gli atti necessari in sostituzione degli enti medesimi".