Art. 16.
 
   1.  Dopo  l'art.  49 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e'
aggiunto il seguente art. 50:
   "Art. 50. Ricerca - 1. Il permesso di ricerca di materiali di cava
viene  rilasciato  dalla  Giunta  Regionale  sulla  base  di  domanda
presentata alla Giunta ed al Comune competente per territorio.
   2. L'autorizzazione viene rilasciata per un periodo massimo di tre
anni a chi presenti, a giudizio della Giunta Regionale, le  capacita'
tecniche ed economiche necessarie".