Art. 16. 1. Dopo l'art. 49 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' aggiunto il seguente art. 50: "Art. 50. Ricerca - 1. Il permesso di ricerca di materiali di cava viene rilasciato dalla Giunta Regionale sulla base di domanda presentata alla Giunta ed al Comune competente per territorio. 2. L'autorizzazione viene rilasciata per un periodo massimo di tre anni a chi presenti, a giudizio della Giunta Regionale, le capacita' tecniche ed economiche necessarie".