Art. 17.
 
    1.  Dopo  l'art. 50 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e'
aggiunto il seguente art. 51:
   "Art.  51.  Direzione lavori di cava - 1. Allo scopo di assicurare
nelle attivita' estrattive di cava esercizi caratterizzati da massima
sicurezza  per  gli  addetti, razionale utilizzazione delle risorse e
corretta  esecuzione  dei  lavori  di  coltivazione  e  recupero,  la
direzione  dei  lavori  di  cava  deve  essere affidata a tecnici con
adeguata preparazione nel settore.
   2.  La direzione dei lavori puo' essere esplicata su una sola cava
o su gruppi di cave da professionisti  iscritti  ai  rispettivi  albi
professionali  che  abbiano i requisiti indicati nel successivo terzo
comma.
   3. La direzione dei lavori, oltre che agli ingegneri minerari e ai
periti   minerari,   puo'   essere   affidata   ad   ingegneri    con
specializzazione  diversa,  a  geologi, periti industriali e geometri
che  attestino  di  possedere  specifica   competenza   professionale
comprovata  da  esperienza  almeno  quinquennale  nel  settore  della
direzione dei  lavori  di  cava,  di  grandi  opere  pubbliche  o  di
appartenenza a enti o organismi con specifiche competenze nel settore
delle cave e miniere".