Art. 17. 1. Dopo l'art. 50 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' aggiunto il seguente art. 51: "Art. 51. Direzione lavori di cava - 1. Allo scopo di assicurare nelle attivita' estrattive di cava esercizi caratterizzati da massima sicurezza per gli addetti, razionale utilizzazione delle risorse e corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero, la direzione dei lavori di cava deve essere affidata a tecnici con adeguata preparazione nel settore. 2. La direzione dei lavori puo' essere esplicata su una sola cava o su gruppi di cave da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali che abbiano i requisiti indicati nel successivo terzo comma. 3. La direzione dei lavori, oltre che agli ingegneri minerari e ai periti minerari, puo' essere affidata ad ingegneri con specializzazione diversa, a geologi, periti industriali e geometri che attestino di possedere specifica competenza professionale comprovata da esperienza almeno quinquennale nel settore della direzione dei lavori di cava, di grandi opere pubbliche o di appartenenza a enti o organismi con specifiche competenze nel settore delle cave e miniere".