Art. 18.
 
   1.  Dopo  l'art.  51 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e'
aggiunto il seguente art. 52:
   "Art.  52. Ripresa di materiali di cava posti in discarica - 1. Il
recupero  di  materiali   posti   in   discarica   e'   soggetto   ad
autorizzazione regionale.
   2.  Per  l'autorizzazione  si applicano le procedure relative alla
attivita' di cava indicate al titolo IV della presente legge.
   3.  Qualora  i  materiali  di  risulta di grandi opere non vengano
trasportati a pubbliche discariche ma vengano commercializzati,  tale
procedura deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale ai sensi del
presente comma.
   4.  La  lavorazione  dei materiali di cui al comma precedente deve
essere effettuata in cantieri di cave autorizzate".