Art. 18. 1. Dopo l'art. 51 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' aggiunto il seguente art. 52: "Art. 52. Ripresa di materiali di cava posti in discarica - 1. Il recupero di materiali posti in discarica e' soggetto ad autorizzazione regionale. 2. Per l'autorizzazione si applicano le procedure relative alla attivita' di cava indicate al titolo IV della presente legge. 3. Qualora i materiali di risulta di grandi opere non vengano trasportati a pubbliche discariche ma vengano commercializzati, tale procedura deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale ai sensi del presente comma. 4. La lavorazione dei materiali di cui al comma precedente deve essere effettuata in cantieri di cave autorizzate".