Art. 19. 1. Dopo l'art. 52 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' aggiunto il seguente art. 53: "Art. 53. Corsi di formazione - 1. La Regione provvede ad istituire corsi di formazione professionale per il personale destinato a funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria e di qualificazione per gli operatori del settore".