Art. 19.
 
   1.  Dopo  l'art.  52 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e'
aggiunto il seguente art. 53:
   "Art.  53.  Corsi  di  formazione  -  1.  La  Regione  provvede ad
istituire  corsi  di  formazione  professionale  per   il   personale
destinato  a  funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria e
di qualificazione per gli operatori del settore".