Art. 2.
            Formazione e adozione delle proposte di piano
 
   1.  All'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, dopo il
primo comma sono aggiunti i seguenti secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto comma:
   "2.  Ove  l'ente  delegato  non  abbia provveduto entro il termine
indicato al precedente primo comma alla adozione  della  proposta  di
piano, lo stesso e' tenuto, entro sei mesi dalla scadenza del termine
sopracitato,  a  trasmettere  la  documentazione  e   gli   elaborati
predisposti   alla  Giunta  regionale  che  dispone  i  provvedimenti
sostitutivi.
   3.  Per  tale  incombenza  il  Presidente della Giunta regionale o
l'assessore delegato, puo' integrare il  comitato  tecnico  regionale
per  le  attivita'  estrattive  con  due  esperti  in  pianificazione
territoriale e urbanistica.
   4. Procedura analoga si applica nel caso delle revisione triennale
per l'adeguamento a mutate esigenze  di  cui  al  secondo  comma  del
successivo art. 7.
   5.  Nel caso di imposizione di vincoli successivi all'approvazione
del  piano,  le  autorizzazioni  di  competenza   regionale   vengono
rilasciate  dall'assessore  titolare  della  delega  di  concerto con
l'assessore all'ambiente ed ecologia.
   6.  Nel caso di imposizione di vincoli successivi all'approvazione
del piano, l'ente preposto alla tutela del vincolo adotta l'eventuale
provvedimento  autorizzativo  previo  parere  del  Preesidente  della
Giunta regionale o dell'assessore all'ambiente se delegato".