Art. 2. Formazione e adozione delle proposte di piano 1. All'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma: "2. Ove l'ente delegato non abbia provveduto entro il termine indicato al precedente primo comma alla adozione della proposta di piano, lo stesso e' tenuto, entro sei mesi dalla scadenza del termine sopracitato, a trasmettere la documentazione e gli elaborati predisposti alla Giunta regionale che dispone i provvedimenti sostitutivi. 3. Per tale incombenza il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato, puo' integrare il comitato tecnico regionale per le attivita' estrattive con due esperti in pianificazione territoriale e urbanistica. 4. Procedura analoga si applica nel caso delle revisione triennale per l'adeguamento a mutate esigenze di cui al secondo comma del successivo art. 7. 5. Nel caso di imposizione di vincoli successivi all'approvazione del piano, le autorizzazioni di competenza regionale vengono rilasciate dall'assessore titolare della delega di concerto con l'assessore all'ambiente ed ecologia. 6. Nel caso di imposizione di vincoli successivi all'approvazione del piano, l'ente preposto alla tutela del vincolo adotta l'eventuale provvedimento autorizzativo previo parere del Preesidente della Giunta regionale o dell'assessore all'ambiente se delegato".