Art. 20. Norma transitoria concernente la consulta per le attivita' estrattive di cava 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli Provinciali e gli organi esecutivi dei Consorzi di Lecco e Lodi provvedono ad integrare la consulta per le attivita' estrattive nominando i membri di cui alle lett. d) e f) del secondo comma dell'art. 38 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, come sostituito dall'art. 9 della presente legge. 2. In attesa dell'integrazione di cui al precedente primo comma, la consulta per le attivita' estrattive in carica continua ad esercitare le funzioni demandatele dalla legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, come modificata e integrata dalla presente legge.