Art. 20.
              Norma transitoria concernente la consulta
                 per le attivita' estrattive di cava
 
   1.  Entro  90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i
Consigli Provinciali e gli organi esecutivi dei Consorzi di  Lecco  e
Lodi  provvedono ad integrare la consulta per le attivita' estrattive
nominando i membri di cui alle  lett.  d)  e  f)  del  secondo  comma
dell'art.  38  della  legge  regionale  30  marzo  1982,  n. 18, come
sostituito dall'art. 9 della presente legge.
   2.  In  attesa dell'integrazione di cui al precedente primo comma,
la consulta  per  le  attivita'  estrattive  in  carica  continua  ad
esercitare  le  funzioni  demandatele  dalla legge regionale 30 marzo
1982, n. 18, come modificata e integrata dalla presente legge.