Art. 3. Determinazione d'ufficio degli obblighi di cui all'art. 12 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 1. All'art. 12 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18, e' aggiunto il seguente settimo comma: "7. Per i casi previsti dal precedente quinto comma, qualora il presidente dell'ente delegato non determini gli obblighi entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono, con successiva istanza al presidente della Giunta Regionale o all'assessore delegato, chiedere che questi vi provveda con proprio decreto in via sostitutiva".