Art. 3.
      Determinazione d'ufficio degli obblighi di cui all'art. 12
              della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18
 
   1.  All'art.  12  della  legge  regionale 30 marzo 1982, n. 18, e'
aggiunto il seguente settimo comma:
    "7.  Per  i casi previsti dal precedente quinto comma, qualora il
presidente dell'ente delegato non determini  gli  obblighi  entro  il
termine   di   90   giorni   dalla  presentazione  dell'istanza,  gli
interessati possono,  con  successiva  istanza  al  presidente  della
Giunta  Regionale  o  all'assessore  delegato, chiedere che questi vi
provveda con proprio decreto in via sostitutiva".