Art. 4.
                           P r o r o g h e
 
   1.  All'art.  16  della  legge  regionale 30 marzo 1982, n. 18, e'
aggiunto il seguente quinto comma:
    "5.  In  tal caso l'attivita' prosegue in attesa delle definitive
decisioni  dell'ente  delegato,  limitatamente  alle  quantita'  gia'
autorizzate.".