Art. 6.
                         I n d e n n i z z o
 
   1.  All'art.  25  della  legge  regionale  30 marzo 1982, n. 18 e'
aggiunto il seguente quinto comma:
    "5.  Nel  caso  la  concessione  attenga  a terreno coltivato dal
fittavolo,  colono,  mezzadro   o   compartecipante,   costretto   ad
abbandonare  il  terreno,  si  applica, a favore dello stesso, quanto
disposto dal secondo comma dell'art. 17 della legge 22 ottobre  1971,
n. 865.".