Art. 6. I n d e n n i z z o 1. All'art. 25 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' aggiunto il seguente quinto comma: "5. Nel caso la concessione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, colono, mezzadro o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno, si applica, a favore dello stesso, quanto disposto dal secondo comma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.".