Art. 7.
                           Vendita di aree
 
   1.  L'art.  26  della  legge  regionale  30  marzo  1982, n. 18 e'
abrogato e cosi' sostituito:
    "1.  Il  titolare  del diritto sul giacimento, al quale sia stato
prefisso un termine ai sensi del secondo comma  del  precedente  art.
24, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, puo' far
pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la richiesta
di  coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di cessione
temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 20%  del
valore  agricolo  delle  aree  interessate dal giacimento, ovvero, se
anche proprietario, di vendita delle aree medesime per un prezzo  non
superiore all'indennizzo previsto per le espropriazioni delle stesse,
ai sensi delle leggi statali.".