Art. 7. Vendita di aree 1. L'art. 26 della legge regionale 30 marzo 1982, n. 18 e' abrogato e cosi' sostituito: "1. Il titolare del diritto sul giacimento, al quale sia stato prefisso un termine ai sensi del secondo comma del precedente art. 24, ove ritenga di non presentare domanda di autorizzazione, puo' far pervenire entro lo stesso termine a chi abbia presentato la richiesta di coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 20% del valore agricolo delle aree interessate dal giacimento, ovvero, se anche proprietario, di vendita delle aree medesime per un prezzo non superiore all'indennizzo previsto per le espropriazioni delle stesse, ai sensi delle leggi statali.".