Art. 2. Procedure di spesa 1. Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e' abrogato e sostituito dal seguente: "2. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi di cui al primo e secondo comma del successivo art. 41; detto piano determina altresi' le iniziative di cui ai precedenti artt. 9, primo e secondo comma, e 10, quarto comma, che la Giunta Regionale deve direttamente attuare".