Art. 2.
                          Procedure di spesa
 
   1. Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 30 novembre
1983, n. 86, e' abrogato e sostituito dal seguente:
   "2.  Il  Consiglio  Regionale, su proposta della Giunta Regionale,
delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la  concessione
dei  contributi  di  cui al primo e secondo comma del successivo art.
41; detto piano determina altresi' le iniziative di cui ai precedenti
artt.  9,  primo  e  secondo comma, e 10, quarto comma, che la Giunta
Regionale deve direttamente attuare".