IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione programma e coordina annualmente la realizzazione e l'acquisto di pubblicazioni, audovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, utile allo svolgimento delle proprie attivita' nonche' alla diffusione di informazioni stesse.