IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La Regione programma e coordina annualmente la realizzazione e
l'acquisto di pubblicazioni,  audovisivi,  manifesti  ed  ogni  altro
materiale   di   comunicazione,   anche   pubblicitario,  utile  allo
svolgimento  delle  proprie  attivita'  nonche'  alla  diffusione  di
informazioni stesse.