Art. 2. Piano delle iniziative 1. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, la Giunta Regionale formula, con propria deliberazione, il piano annuale delle iniziative di cui al precedente art. 1. 2. Per ogni iniziativa proposta si dovra' specificare: a) le finalita' con riferimento alle competenze ed agli obiettivi della struttura proponente; b) la tipologia dell'intervento; c) il titolo o la materia trattata; d) il numero di copie indicativo e le categorie di destinatari; e) il capitolo di spesa del bilancio cui fa capo l'iniziativa; f) il servizio cui sara' affidata la cura dei contenuti dell'iniziativa. 3. Il piano viene trasmesso immediatamente al Consiglio Regionale. Entro 20 giorni dalla data di trasmissione la competente Commissione puo' formulare osservazioni al piano al fine di ottenere dalla Giunta chiarimenti e concordare modifiche. Se, trascorso il termine di cui sopra, la competente Commissione non ha formulato osservazioni, la deliberazione segue l'ulteriore corso.