Art. 2.
                        Piano delle iniziative
 
   1.  Entro  30  giorni  dall'approvazione  del bilancio annuale, la
Giunta Regionale formula, con propria deliberazione, il piano annuale
delle iniziative di cui al precedente art. 1.
   2. Per ogni iniziativa proposta si dovra' specificare:
     a)   le  finalita'  con  riferimento  alle  competenze  ed  agli
obiettivi della struttura proponente;
     b) la tipologia dell'intervento;
     c) il titolo o la materia trattata;
     d) il numero di copie indicativo e le categorie di destinatari;
     e) il capitolo di spesa del bilancio cui fa capo l'iniziativa;
     f)  il  servizio  cui  sara'  affidata  la  cura  dei  contenuti
dell'iniziativa.
   3. Il piano viene trasmesso immediatamente al Consiglio Regionale.
Entro 20 giorni dalla data di trasmissione la competente  Commissione
puo' formulare osservazioni al piano al fine di ottenere dalla Giunta
chiarimenti e concordare modifiche. Se, trascorso il termine  di  cui
sopra,  la  competente  Commissione non ha formulato osservazioni, la
deliberazione segue l'ulteriore corso.