Art. 3.
                          Iniziative urgenti
 
   1. Le iniziative editoriali urgenti, assunte sulla base di precisi
obblighi di natura istituzionale  ed  allo  scopo  di  garantire,  in
particolari situazioni, una tempestiva informazione, vengono adottate
dalla  Giunta  Regionale  in  deroga  alla  procedura  prevista   dal
precedente  art. 2, fatto salvo la acquisizione del parere preventivo
del gruppo di lavoro cosi' come previsto dal successivo art. 4  e  la
comunicazione alla competente Commissione consiliare.