Art. 3. Iniziative urgenti 1. Le iniziative editoriali urgenti, assunte sulla base di precisi obblighi di natura istituzionale ed allo scopo di garantire, in particolari situazioni, una tempestiva informazione, vengono adottate dalla Giunta Regionale in deroga alla procedura prevista dal precedente art. 2, fatto salvo la acquisizione del parere preventivo del gruppo di lavoro cosi' come previsto dal successivo art. 4 e la comunicazione alla competente Commissione consiliare.