Art. 4. Realizzazione delle iniziative 1. La realizzazione delle iniziative previste dal piano annuale nonche' quelle normate dal precedente art. 3, e' deliberata dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento previo parere di un gruppo di lavoro istituito con le modalita' previste dall'art. 33 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta Regionale" e successive integrazioni e modificazioni. 2. Il parere preventivo dal precedente primo comma, che e' allegato in copia alla deliberazione, deve contenere ogni utile elemento di verifica e deve dare atto delle valutazioni del gruppo di lavoro in particolare su: a) la tipologia dell'iniziativa; b) la congruita' economica della spesa presunta in rapporto alle finalita' espresse nel piano ed alle specifiche competenze regionali; c) il numero di copie ed il relativo piano di distribuzione; d) il numero di eventuali copie aggiuntive, nonche' la quota di concorso alla spesa a carico dei richiedenti non compresi nel piano di distribuzione gratuita di cui alla precedente lettera c). 3. Il gruppo di lavoro di cui al precedente primo comma puo' essere integrato da non piu' di tre esperti esterni all'amministrazione incaricati a norma dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 "Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di Commissioni consultive o di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta Regionale" e dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 52 "Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 2l".