Art. 4.
                    Realizzazione delle iniziative
 
   1.  La  realizzazione  delle iniziative previste dal piano annuale
nonche' quelle normate dal precedente art.  3,  e'  deliberata  dalla
Giunta Regionale con proprio provvedimento previo parere di un gruppo
di lavoro istituito con le  modalita'  previste  dall'art.  33  della
legge  regionale  1›  agosto  1979,  n. 42 "Ordinamento dei servizi e
degli uffici della Giunta  Regionale"  e  successive  integrazioni  e
modificazioni.
   2.  Il  parere  preventivo  dal  precedente  primo  comma,  che e'
allegato in copia  alla  deliberazione,  deve  contenere  ogni  utile
elemento di verifica e deve dare atto delle valutazioni del gruppo di
lavoro in particolare su:
     a) la tipologia dell'iniziativa;
     b) la congruita' economica della spesa presunta in rapporto alle
finalita' espresse nel piano ed alle specifiche competenze regionali;
     c) il numero di copie ed il relativo piano di distribuzione;
     d)  il numero di eventuali copie aggiuntive, nonche' la quota di
concorso alla spesa a carico dei richiedenti non compresi  nel  piano
di distribuzione gratuita di cui alla precedente lettera c).
   3.  Il  gruppo  di  lavoro  di  cui al precedente primo comma puo'
essere   integrato   da   non   piu'   di   tre    esperti    esterni
all'amministrazione  incaricati  a  norma  dell'art.  1  della  legge
regionale 22 aprile 1974, n. 21  "Norme  per  il  conferimento  degli
incarichi  di  consulenza  e  professionali,  per  la costituzione di
Commissioni consultive o di studio e per l'indizione di  congressi  o
convegni  da  parte della Giunta Regionale" e dell'art. 1 della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 52 "Modifiche alla  legge  regionale  22
aprile 1974, n. 2l".