Art. 5. Pubblicazioni del Consiglio 1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro i termini previsti dal primo comma del precedente art. 2, delibera il proprio programma annuale delle pubblicazioni e delle iniziative di cui all'art. 1 della presente legge, e sovraintende alla redazione, stampa e diffusione delle stesse nell'ambito della normativa attinente all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale. 2. Il programma annuale di cui al presente articolo viene trasmesso al Consiglio unitamente al rendiconto dell'anno precedente ai sensi del successivo art. 6.