Art. 5.
                     Pubblicazioni del Consiglio
 
   1.  L'ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  Regionale,  entro i
termini previsti dal primo comma del precedente art. 2,  delibera  il
proprio  programma  annuale delle pubblicazioni e delle iniziative di
cui all'art. 1 della presente legge, e sovraintende  alla  redazione,
stampa   e   diffusione  delle  stesse  nell'ambito  della  normativa
attinente all'autonomia organizzativa,  funzionale  e  contabile  del
Consiglio Regionale.
   2.  Il  programma  annuale  di  cui  al  presente  articolo  viene
trasmesso al Consiglio unitamente al rendiconto dell'anno  precedente
ai sensi del successivo art. 6.