Art. 6.
                           Rendicontazione
 
   1. Unitamente alla deliberazione del piano delle iniziative di cui
al precedente art. 1, la Giunta trasmette al Consiglio  Regionale  il
rendiconto   delle   iniziative   realizzate   nell'anno  precedente,
accompagnato da una relazione sugli obiettivi conseguiti.
   2. Per ogni iniziativa il rendiconto deve specificare:
    il numero di copie acquisite o realizzate e quelle distribuite;
    i destinatari raggiunti;
    la modalita' di realizzazione;
    il  costo  globale dell'iniziativa specificando la distribuzione,
gli editori o stampatori o  librai  o  altre  agenzie  cui  e'  stata
commissionata ciascuna iniziativa.
   3.  Una  copia di ciascuna iniziativa e' trasmessa alle competenti
strutture di documentazione della Giunta e del Consiglio.