Art. 6. Rendicontazione 1. Unitamente alla deliberazione del piano delle iniziative di cui al precedente art. 1, la Giunta trasmette al Consiglio Regionale il rendiconto delle iniziative realizzate nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sugli obiettivi conseguiti. 2. Per ogni iniziativa il rendiconto deve specificare: il numero di copie acquisite o realizzate e quelle distribuite; i destinatari raggiunti; la modalita' di realizzazione; il costo globale dell'iniziativa specificando la distribuzione, gli editori o stampatori o librai o altre agenzie cui e' stata commissionata ciascuna iniziativa. 3. Una copia di ciascuna iniziativa e' trasmessa alle competenti strutture di documentazione della Giunta e del Consiglio.