Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Alle  spese  previste  dalla  presente  legge  si  provvede, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1990 e per gli anni  successivi,
mediante  l'impiego  delle  somme  stanziate sui seguenti capitoli di
nuova istituzione:
    Stato di previsione delle spese:
    all'ambito  1, settore 2, obiettivo 9, parte I, e' istituito, per
memoria,  il  capitolo  1.2.9.1.2955   "Acquisto,   realizzazione   e
diffusione  di  pubblicazioni,  audiovisivi,  manifesti ed ogni altro
materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti
esterni" per le spese previste dai precedenti artt. 2 e 3;
    all'ambito  1, settore 1, obiettivo 1, parte I, e' istituito, per
memoria,  il  capitolo  1.1.1.1.2956   "Acquisto,   realizzazione   e
diffusione,  da  parte  del  Consiglio  Regionale,  di pubblicazioni,
audiovisivi, manifesti ed  ogni  altro  materiale  di  comunicazione,
anche  pubblicitario,  destinati  a  soggetti  esterni"  per le spese
previste dal precedente art. 5.
   2. I seguenti capitoli di spesa, gia' utilizzati per finanziare le
spese di acquisto e diffusione di pubblicazioni, sono abrogati:
    1.1.1.1.293  "Spese  postali,  telefoniche,  di  cancelleria,  di
resocontazione, di stampa, documentazione e biblioteca e, in  genere,
di economato, spese correnti per attrezzature ed arredamento";
    1.2.8.1.338 "Spese per il servizio stampa e informazione relativa
a canoni e ad abbonamenti a giornali e ad agenzie  giornalistiche,  a
collegamenti   telex,   e   notiziari,   a  inserzioni  stampa,  alla
pubblicazione e alla diffusione delle rassegne stampa,  istituzionale
e del notiziario statistico-regionale;
    1.2.9.1.364 "Spese per l'acquisto e la stampa di pubblicazioni di
carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale e culturale".
   3.  Le  spese  specificate negli oggetti dei capitoli abrogati dal
precedente secondo comma e non comprese nei nuovi capitoli  istituiti
dal   precedente   primo   comma,   trovano  copertura,  a  decorrere
dall'esercizio finanziario  1990,  nei  seguenti  capitoli  di  nuova
istituzione:
    Stato di previsione delle spese:
    all'ambito  1,  settore 1, obiettivo 1, parte I, e' istituito per
memoria  il  capitolo  1.1.1.1.2957  "Acquisto  di  libri  ed   altre
pubblicazioni e spese di riproduzione grafica per la biblioteca e gli
uffici del Consiglio Regionale" per le  spese  previste  dall'art.  1
della  legge  regionale  10  giugno 1981, n. 31 "Norme di riordino di
disposizioni di spesa previste da Leggi Regionali, in conformita' con
le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34";
    all'ambito  1,  settore 1, obiettivo 1, parte I, e' istituito per
memoria il capitolo  1.1.1.1.2958  "Spese  postali,  telefoniche,  di
cancelleria  ed  in  genere  di  economato"  per  le  spese  previste
dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31;
    all'ambito  1,  settore 1, obiettivo 1, parte I, e' istituito per
memoria il capitolo 1.1.1.1.2959 "Spese correnti per attrezzature  ed
arredamento"  per le spese previste dall'art. 1 della legge regionale
10 giugno 1981, n. 31;
    all'ambito  1,  settore 2, obiettivo 8, parte I, e' istituito per
memoria il capitolo 1.2.8.1.2960 "Spese  per  canoni,  abbonamenti  a
giornali e ad agenzie giornalistiche, collegamenti telex e notiziari,
e la Rassegna Stampa" per le spese previste dall'art. 1  della  legge
regionale 10 giugno 1981, n. 31.
   4.  Le  spese  di cui al presente articolo sono classificate spese
correnti di funzionamento e sono determinate annualmente dalla  legge
di bilancio.
   5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente Legge, la
realizzazione o l'acquisto di  pubblicazioni  o  altro  materiale  di
comunicazione deve trovare copertura finanziaria con gli stanziamenti
previsti  ai  capitoli  1.2.9.  1.2955  e  1.1.1.1.2956  di  cui   al
precedente primo comma.