Art. 7. Norma finanziaria 1. Alle spese previste dalla presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 e per gli anni successivi, mediante l'impiego delle somme stanziate sui seguenti capitoli di nuova istituzione: Stato di previsione delle spese: all'ambito 1, settore 2, obiettivo 9, parte I, e' istituito, per memoria, il capitolo 1.2.9.1.2955 "Acquisto, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni" per le spese previste dai precedenti artt. 2 e 3; all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, e' istituito, per memoria, il capitolo 1.1.1.1.2956 "Acquisto, realizzazione e diffusione, da parte del Consiglio Regionale, di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni" per le spese previste dal precedente art. 5. 2. I seguenti capitoli di spesa, gia' utilizzati per finanziare le spese di acquisto e diffusione di pubblicazioni, sono abrogati: 1.1.1.1.293 "Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, documentazione e biblioteca e, in genere, di economato, spese correnti per attrezzature ed arredamento"; 1.2.8.1.338 "Spese per il servizio stampa e informazione relativa a canoni e ad abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, a collegamenti telex, e notiziari, a inserzioni stampa, alla pubblicazione e alla diffusione delle rassegne stampa, istituzionale e del notiziario statistico-regionale; 1.2.9.1.364 "Spese per l'acquisto e la stampa di pubblicazioni di carattere giuridico, amministrativo, economico, sociale e culturale". 3. Le spese specificate negli oggetti dei capitoli abrogati dal precedente secondo comma e non comprese nei nuovi capitoli istituiti dal precedente primo comma, trovano copertura, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, nei seguenti capitoli di nuova istituzione: Stato di previsione delle spese: all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, e' istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2957 "Acquisto di libri ed altre pubblicazioni e spese di riproduzione grafica per la biblioteca e gli uffici del Consiglio Regionale" per le spese previste dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 "Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da Leggi Regionali, in conformita' con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34"; all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, e' istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2958 "Spese postali, telefoniche, di cancelleria ed in genere di economato" per le spese previste dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31; all'ambito 1, settore 1, obiettivo 1, parte I, e' istituito per memoria il capitolo 1.1.1.1.2959 "Spese correnti per attrezzature ed arredamento" per le spese previste dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31; all'ambito 1, settore 2, obiettivo 8, parte I, e' istituito per memoria il capitolo 1.2.8.1.2960 "Spese per canoni, abbonamenti a giornali e ad agenzie giornalistiche, collegamenti telex e notiziari, e la Rassegna Stampa" per le spese previste dall'art. 1 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31. 4. Le spese di cui al presente articolo sono classificate spese correnti di funzionamento e sono determinate annualmente dalla legge di bilancio. 5. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge, la realizzazione o l'acquisto di pubblicazioni o altro materiale di comunicazione deve trovare copertura finanziaria con gli stanziamenti previsti ai capitoli 1.2.9. 1.2955 e 1.1.1.1.2956 di cui al precedente primo comma.