IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 1 - sanzioni disciplinari della legge regionale 25 maggio 1983, n. 44 1. Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 44 e' sostituito dal seguente: "4. La destituzione puo' essere inflitta: per recidiva reiterata nelle mancanze di cui al comma precedente; per la violazione dolosa dei doveri d'ufficio che abbia comportato gravi pregiudizi alla regione o ad altri soggetti pubblici o privati; per condanna per delitti dolosi commessi nell'esercizio della funzione o del servizio, o comunque aggravati ai sensi dell'art. 61, n. 9 codice penale, o per delitti dolosi puniti con la reclusione non inferiore ad anni 2".