IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Modifica all'art. 1 - sanzioni disciplinari
             della legge regionale 25 maggio 1983, n. 44
 
   1.  Il  quarto  comma  dell'art. 1 della legge regionale 25 maggio
1983, n. 44 e' sostituito dal seguente:
   "4. La destituzione puo' essere inflitta:
    per recidiva reiterata nelle mancanze di cui al comma precedente;
    per   la   violazione  dolosa  dei  doveri  d'ufficio  che  abbia
comportato gravi pregiudizi alla regione o ad altri soggetti pubblici
o privati;
    per  condanna  per  delitti  dolosi commessi nell'esercizio della
funzione o del servizio, o comunque aggravati ai sensi dell'art.  61,
n. 9 codice penale, o per delitti dolosi puniti con la reclusione non
inferiore ad anni 2".