Art. 2.
         Sostituzione dell'art. 26 - destituzione di diritto
             della legge regionale 25 maggio 1983, n. 44
 
   1.  L'art.  26  della  legge  regionale  25  maggio 1983, n. 44 e'
sostituito dal seguente:
 
                       "Art. 26. - Destituzione
 
   1. Il dipendente regionale non puo' essere destituito di diritto a
seguito di condanna penale.
   2.  La  destituzione  puo'  essere  sempre  inflitta a seguito del
procedimento disciplinare, che  deve  essere  proseguito  o  promosso
entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto
notizia  della  sentenza  irrevocabile  di  condanna  e  deve  essere
concluso nei successivi novanta giorni.
   3.  Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa
del  procedimento  penale,  la  stessa  conserva  efficacia,  se  non
revocata.
   4.  Il  trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  nei  confronti
dell'impiegato destituito e' regolato dalle disposizioni  vigenti  in
materia".