Art. 2. Sostituzione dell'art. 26 - destituzione di diritto della legge regionale 25 maggio 1983, n. 44 1. L'art. 26 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 44 e' sostituito dal seguente: "Art. 26. - Destituzione 1. Il dipendente regionale non puo' essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. 2. La destituzione puo' essere sempre inflitta a seguito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e deve essere concluso nei successivi novanta giorni. 3. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata. 4. Il trattamento di quiescenza e previdenza nei confronti dell'impiegato destituito e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia".