Art. 3. Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1983, n. 44 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 44, e' inserito il seguente art. 26- bis: "Art. 26- bis - Disposizioni transitorie 1. I dipendenti regionali, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati destituiti di diritto, posono, a domanda, essere riammessi in servizio. 2. La riammissione e' concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di riammissione e deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, l'amministrazione ritenga che possa essere inflitta una sanzione minore. 3. Il dipendente riammesso e' reintegrato nel ruolo, con la qualifica e l'anzianita' posseduti alla data di cessazione del servizio". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 13 febbraio 1990 GIOVENZANA (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 febbraio 1990 prot. 20202/437).