Art. 3.
       Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1983, n. 44
 
   1.  Dopo l'art. 26 della legge regionale 25 maggio 1983, n. 44, e'
inserito il seguente art. 26- bis:
 
               "Art. 26- bis - Disposizioni transitorie
 
   1.  I dipendenti regionali, che anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge siano  stati  destituiti  di  diritto,
posono, a domanda, essere riammessi in servizio.
   2.  La riammissione e' concessa solo se all'esito del procedimento
disciplinare, che deve essere proseguito  o  promosso  entro  novanta
giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di  riammissione e deve
essere concluso entro i successivi novanta giorni,  l'amministrazione
ritenga che possa essere inflitta una sanzione minore.
   3.  Il  dipendente  riammesso  e'  reintegrato  nel  ruolo, con la
qualifica e  l'anzianita'  posseduti  alla  data  di  cessazione  del
servizio".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 13 febbraio 1990
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata  dal  Consiglio  regionale  nella seduta del 20 dicembre
1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota  del  3  febbraio
1990 prot. 20202/437).