Art. 3. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui al precedente art. 2, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa in capitale di L. 9.900.000.000. 2. Agli oneri derivanti dal precedente primo comma, si provvede con i proventi derivanti dall'alienazione dell'immobile di cui al precedete art. 1. 3. A tal fine la somma di cui al primo comma potra' essere impegnata solo dopo che sara' stata accertata l'entrata derivente dall'alienazione di cui al precedente art. 1, e nei limiti di tale entrata. 4. In conseguenza delle determinazioni assunte con la presente legge, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990, sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis). La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 12 marzo 1990 GIOVENZANA (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 gennaio 1990 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 marzo 1990 prot. 20702/697).