Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  le finalita' di cui al precedente art. 2, e' autorizzata,
per  l'esercizio  finanziario  1990,  la  spesa  in  capitale  di  L.
9.900.000.000.
   2.  Agli  oneri  derivanti dal precedente primo comma, si provvede
con i proventi derivanti dall'alienazione  dell'immobile  di  cui  al
precedete art. 1.
   3.  A  tal  fine  la  somma  di  cui  al primo comma potra' essere
impegnata solo dopo che sara'  stata  accertata  l'entrata  derivente
dall'alienazione  di  cui  al precedente art. 1, e nei limiti di tale
entrata.
   4.  In  conseguenza  delle  determinazioni assunte con la presente
legge, al bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario  1990,
sono apportate le seguenti variazioni:
   (Omissis).
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 12 marzo 1990
 
                              GIOVENZANA
 
   (Approvata  dal  Consiglio  regionale  nella seduta del 25 gennaio
1990 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 marzo  1990
prot. 20702/697).