Art. 10. Sostituzione dell'art. 20 Piano regionale di programmazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28. 1. L'art. 20 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 e' cosi sostituito: "Art. 20. Aggiornamento del piano regionale di programmazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti 1. Ai fini della programmazione della rete di distribuzione dei carburanti in funzione delle esigenze territoriali e dell'utenza, nonche' della riduzione dei costi della distribuzione e dell'aumento della produttivita' del sistema, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, aggiorna il piano di razionallizazione e ristrutturazione della rete, secondo gli indirizzi previsti dal D.P.C.M. 11 settembre 1989 concernente "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione". 2. La Giunta Regionale puo' avvalersi della consulenza di istituti, societa' ed esperti del settore, a norma della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21 concernente 'Norme per il conferimento degli incarichi di consulenza e professionali, per la costituzione di commissioni consultive o di studio e per l'indicazione di congressi o convegni da parte della Giunta Regionale' modificata con legge regionale 31 agosto 1981, n. 52 concernente 'Modifica alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21'".