Art. 10.
Sostituzione dell'art. 20 Piano regionale di programmazione e
   ristrutturazione  della rete di distribuzione dei carburanti della
   legge regionale 8 giugno 1984, n. 28.
 
   1.  L'art.  20  della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 e' cosi
sostituito:
 
                              "Art. 20.
         Aggiornamento del piano regionale di programmazione
    e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti
 
   1.  Ai  fini  della programmazione della rete di distribuzione dei
carburanti in funzione delle  esigenze  territoriali  e  dell'utenza,
nonche'  della riduzione dei costi della distribuzione e dell'aumento
della produttivita' del sistema, il Consiglio Regionale, su  proposta
della  Giunta  Regionale,  aggiorna  il  piano di razionallizazione e
ristrutturazione della  rete,  secondo  gli  indirizzi  previsti  dal
D.P.C.M.  11 settembre 1989 concernente "Nuove direttive alle Regioni
a  statuto  ordinario  in  materia  di  distribuzione  automatica  di
carburanti per uso di autotrazione".
   2.   La  Giunta  Regionale  puo'  avvalersi  della  consulenza  di
istituti, societa' ed  esperti  del  settore,  a  norma  della  legge
regionale   22   aprile   1974,  n.  21  concernente  'Norme  per  il
conferimento degli incarichi di consulenza e  professionali,  per  la
costituzione   di   commissioni   consultive   o   di  studio  e  per
l'indicazione  di  congressi  o  convegni  da  parte   della   Giunta
Regionale'  modificata  con  legge  regionale  31  agosto 1981, n. 52
concernente 'Modifica alla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21'".