Art. 4. Modifica all'art. 12 - Collaudi della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 1. L'ottavo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1984 n. 28, integrato dall'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1985 n. 68, e' cosi sostituito: "8. Nei casi in cui debba provvedersi al collaudo di impianti gia' in esercizio, in dipendenza di potenziamento o rinnovo di concessione, l'accertamento della idoneita' tecnica delle strutture potra' essere demandato al comando provinciale dei vigili del fuoco".