Art. 4.
                   Modifica all'art. 12 - Collaudi
              della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28
 
   1. L'ottavo comma dell'art. 12 della legge regionale 8 giugno 1984
n. 28, integrato dall'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1985  n.
68, e' cosi sostituito:
   "8. Nei casi in cui debba provvedersi al collaudo di impianti gia'
in  esercizio,  in  dipendenza  di   potenziamento   o   rinnovo   di
concessione,  l'accertamento  della idoneita' tecnica delle strutture
potra' essere demandato al comando provinciale dei vigili del fuoco".