Art. 7. Sostituzione dell'art. 17 - Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione di impianti della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 1. L'art. 17 della legge regionale 8 giugno 1984 n. 28, gia' modificato dall'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1985 n. 68, e' cosi' sostituito: "Art. 17. Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione di impianti 1. Il potenziamento degli impianti, il loro trasferimento su nuova posizione, la concentrazione di impianti sulla posizione occupata da uno di essi o su nuova posizione sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale come segue: a) il potenziamento, che consiste nell'aggiunta di nuovo carburante in un impianto di distribuzione esistente o nella installazione di apparecchiature self-service prepagamento, puo' essere autorizzato previa rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante o autorizzato alla sospensiva dell'esercizio ai sensi del precedente art. 13 e previo impegno al suo smantellamento; tali limitazioni non valgono per la benzina priva di piombo, la cui erogazione dovra' essere sempre autorizzata, e per il metano la cui erogazione puo' essere effettuata anche per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di vista della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento; b) la realizzazione di un impianto su nuova posizione che comporta il trasferimento e la concentrazione di due impianti, ciascuno inteso come unitario complesso commerciale, puo' essere autorizzata sempre che gli stessi siano installati e funzionanti o autorizzati alla sospensiva dell'esercizio ai sensi del precedente articolo 13 e previo impegno al loro smantellamento. 2. La modifica di un impianto consiste nell'aggiunta di erogatori per carburanti gia' autorizzati e deve ritenersi assentita qualora il Presidente della Giunta Regionale non formuli motivate osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta. 3. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche degli impianti: a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a multipla erogazione, per prodotti gia' autorizzati; b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture gia' installate per l'erogazione di benzina normale e/o super; c) cambio di destinazione di serbatoi e/o di distributori, nell'ambito dei carburanti gia' autorizzati; d) variazione del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei serbatoi e/o del loro posizionamento fermo restando i prodotti gia' erogati; e) sostituzione dei miscelatori manuali con altri elettrici od elettronici; f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento; g) detenzione e/o variazione delle quantita' di olio lubrificante e/o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti e/o recipienti, detenuti presso l'impianto per la vendita al pubblico; h) installazione e/o variazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribu'zione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi, pensiline, isole di distribuzione; i) estensione del self-service pre-pagamento ad altri erogatori e/o prodotti gia' erogati dall'impianto. 4. Le variazioni di cui al comma precedente devono essere preventivamente comunicate all'ente concedente e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali. 5. La detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce ne' potenziamento ne' modifica ma sottosta' al rispetto delle norme di sicurezza; la loro consistenza, comunque, deve essere comunicata ai fini conoscitivi alla amministrazione concedente che provvedera' a farne menzione nel primo provvedimento autorizzativo in corso o, in mancanza, ad avvisare l'ammistrazione finanziaria".