Art. 7.
 Sostituzione dell'art. 17 - Potenziamento, modifica, trasferimento e
  concentrazione di impianti della legge regionale 8 giugno 1984, n.
                                  28
 
   1.  L'art.  17  della  legge  regionale  8 giugno 1984 n. 28, gia'
modificato dall'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1985 n. 68, e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 17.
 Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione di impianti
 
   1. Il potenziamento degli impianti, il loro trasferimento su nuova
posizione, la concentrazione di impianti sulla posizione occupata  da
uno  di essi o su nuova posizione sono soggetti ad autorizzazione del
Presidente della Giunta Regionale come segue:
     a)   il  potenziamento,  che  consiste  nell'aggiunta  di  nuovo
carburante  in  un  impianto  di  distribuzione  esistente  o   nella
installazione  di  apparecchiature  self-service  prepagamento,  puo'
essere autorizzato previa  rinuncia  alla  concessione  di  un  altro
impianto  installato  e  funzionante  o  autorizzato  alla sospensiva
dell'esercizio ai sensi del precedente art. 13 e  previo  impegno  al
suo smantellamento; tali limitazioni non valgono per la benzina priva
di piombo, la cui erogazione dovra' essere sempre autorizzata, e  per
il metano la cui erogazione puo' essere effettuata anche per mezzo di
nuove e separate strutture adeguatamente allocate dal punto di  vista
della sicurezza ed autorizzate con specifico provvedimento;
     b)  la  realizzazione  di  un  impianto  su  nuova posizione che
comporta il  trasferimento  e  la  concentrazione  di  due  impianti,
ciascuno  inteso  come  unitario  complesso  commerciale, puo' essere
autorizzata sempre che gli stessi siano installati  e  funzionanti  o
autorizzati  alla  sospensiva  dell'esercizio ai sensi del precedente
articolo 13 e previo impegno al loro smantellamento.
   2.  La modifica di un impianto consiste nell'aggiunta di erogatori
per carburanti gia' autorizzati e deve ritenersi assentita qualora il
Presidente  della  Giunta Regionale non formuli motivate osservazioni
entro sessanta giorni dalla richiesta.
   3. Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche degli
impianti:
     a)  sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri
a multipla erogazione, per prodotti gia' autorizzati;
     b)  erogazione  di  benzina senza piombo mediante strutture gia'
installate per l'erogazione di benzina normale e/o super;
     c)  cambio  di  destinazione  di  serbatoi  e/o di distributori,
nell'ambito dei carburanti gia' autorizzati;
     d)  variazione  del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei
serbatoi e/o del loro posizionamento fermo restando i  prodotti  gia'
erogati;
     e)  sostituzione  dei miscelatori manuali con altri elettrici od
elettronici;
     f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
     g)   detenzione   e/o   variazione   delle   quantita'  di  olio
lubrificante e/o di petrolio lampante  adulterato  per  riscaldamento
domestico, confezionati nei prescritti fusti e/o recipienti, detenuti
presso l'impianto per la vendita al pubblico;
     h)  installazione  e/o  variazione  di attrezzature ed accessori
dell'impianto  di  distribu'zione  di   carburanti,   quali   servizi
igienici, chioschi, pensiline, isole di distribuzione;
     i)  estensione del self-service pre-pagamento ad altri erogatori
e/o prodotti gia' erogati dall'impianto.
   4.  Le  variazioni  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
preventivamente  comunicate  all'ente  concedente  e  realizzate  nel
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali.
   5.  La  detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii esausti,
del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli stessi impianti, e
di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al
pubblico non costituisce ne' potenziamento ne' modifica ma  sottosta'
al  rispetto delle norme di sicurezza; la loro consistenza, comunque,
deve essere  comunicata  ai  fini  conoscitivi  alla  amministrazione
concedente  che  provvedera' a farne menzione nel primo provvedimento
autorizzativo in corso o, in mancanza,  ad  avvisare  l'ammistrazione
finanziaria".