Art. 8.
Modifiche all'art. 18 - Domande, istruttoria e rilascio delle
   autorizzazioni   di   potenziamento,   modifica,  trasferimento  e
   concentrazione - della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28.
 
   1.  Il titolo dell'art. 18 della legge regionale 8 giugno 1984, n.
28 e' cosi' sostituito:
 
                              "Art. 18.
         Domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni
          di potenziamento, trasferimento e concentrazione"
 
   2.  La lett. b) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale
8 giugno 1984, n. 28 e' cosi sostituita:
    "  b)  la  composizione attuale dell'impianto e quella risultante
dal potenziamento;".
   3.  Il  secondo  comma dell'art. 18 della legge regionale 8 giugno
1984, n. 28, gia' sostituito dall'art. 8  della  legge  regionale  30
maggio  1985, n. 68, e' ulteriormente sostituito dai seguenti commi 2
e 2- bis:
   "2. Le domande devono essere corredate:
     a)  di  copia  delle  concessioni  relative agli impianti cui si
riferiscono;
     b)  di  documentazione idonea a comprovare il regolare esercizio
degli impianti da trasferire o concentrare;
     c)  di  documentazione  idonea  a  comprovare  la disponibilita'
dell'area  sulla  quale  si  intende  trasferire  o  concentrare  gli
impianti;
     d)  di  documentazione  tecnica relativa alla nuova disposizione
planimetrica degli impianti  ed  alle  attrezzature  di  deposito  ed
erogazione del carburante.
   2-  bis. La documentazione di cui al precedente secondo comma puo'
essere omessa nei casi di potenziamento  non  recanti  variazioni  di
disposizione.".
   4. La lett. a) del quinto comma dell'art. 18 della legge regionale
8 giugno 1984, n. 28 e' cosi sostituita:
    "  a)  gli  estremi  delle  concessioni  relative  agli  impianti
potenziati, trasferiti o concentrati.".
   5.  Dopo  il  quinto  comma  dell'art.  18 della legge regionale 8
giugno 1984, n. 28 e' aggiunto il seguente sesto comma:
   "6.  Per  i  trasferimenti,  le  concentrazioni  o i potenziamenti
verra' rilasciata una nuova concessione diciottennale.".