Art. 8. Modifiche all'art. 18 - Domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione - della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28. 1. Il titolo dell'art. 18 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 e' cosi' sostituito: "Art. 18. Domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di potenziamento, trasferimento e concentrazione" 2. La lett. b) del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 e' cosi sostituita: " b) la composizione attuale dell'impianto e quella risultante dal potenziamento;". 3. Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28, gia' sostituito dall'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1985, n. 68, e' ulteriormente sostituito dai seguenti commi 2 e 2- bis: "2. Le domande devono essere corredate: a) di copia delle concessioni relative agli impianti cui si riferiscono; b) di documentazione idonea a comprovare il regolare esercizio degli impianti da trasferire o concentrare; c) di documentazione idonea a comprovare la disponibilita' dell'area sulla quale si intende trasferire o concentrare gli impianti; d) di documentazione tecnica relativa alla nuova disposizione planimetrica degli impianti ed alle attrezzature di deposito ed erogazione del carburante. 2- bis. La documentazione di cui al precedente secondo comma puo' essere omessa nei casi di potenziamento non recanti variazioni di disposizione.". 4. La lett. a) del quinto comma dell'art. 18 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 e' cosi sostituita: " a) gli estremi delle concessioni relative agli impianti potenziati, trasferiti o concentrati.". 5. Dopo il quinto comma dell'art. 18 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 e' aggiunto il seguente sesto comma: "6. Per i trasferimenti, le concentrazioni o i potenziamenti verra' rilasciata una nuova concessione diciottennale.".