Art. 9. Sostituzione dell'art. 19 Formazione dell'archivio regionale degli impianti della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28 1. L'art. 19 della legge regionale a giugno 1984, n. 28 e' cosi sostituito: "Art. 19. Aggiornamento dell'archivio regionale degli impianti 1. Entro il 31 marzo di ogni anno i concessionari trasmettono alla Regione i quantitativi dei prodotti erogati nell'anno precedente per ciascuno dei propri impianti. 2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel precedente primo comma, si renderanno applicabili le sanzioni previste dal secondo comma del precedente art. 13".