Art. 9.
     Sostituzione dell'art. 19 Formazione dell'archivio regionale
      degli impianti della legge regionale 8 giugno 1984, n. 28
 
   1.  L'art.  19  della legge regionale a giugno 1984, n. 28 e' cosi
sostituito:
 
                              "Art. 19.
         Aggiornamento dell'archivio regionale degli impianti
 
   1. Entro il 31 marzo di ogni anno i concessionari trasmettono alla
Regione i quantitativi dei prodotti erogati nell'anno precedente  per
ciascuno dei propri impianti.
   2.  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  contenute nel
precedente  primo  comma,  si  renderanno  applicabili  le   sanzioni
previste dal secondo comma del precedente art. 13".