Art. 2. Procedure 1. L'ufficio di presidenza, con deliberazione da approvarsi entro il mese di maggio di ogni anno per i premi di laurea relativi al successivo anno accademico, individua, anche su proposta di consiglieri regionali, le tematiche di specifico interesse regionale, stabilisce l'entita' ed il numero dei premi stessi ed approva il bando di concorso, nel quale sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione e la documentazione da allegare. 2. Il bando viene trasmesso alle universita' della Lombardia e pubblicato, anche per estratto, sui maggiori quotidiani.