Art. 2.
                              Procedure
 
   1.  L'ufficio di presidenza, con deliberazione da approvarsi entro
il mese di maggio di ogni anno per i  premi  di  laurea  relativi  al
successivo   anno   accademico,   individua,  anche  su  proposta  di
consiglieri regionali, le tematiche di specifico interesse regionale,
stabilisce  l'entita'  ed  il  numero  dei premi stessi ed approva il
bando di concorso, nel quale sono indicati i termini di presentazione
delle domande di partecipazione e la documentazione da allegare.
   2.  Il  bando  viene  trasmesso alle universita' della Lombardia e
pubblicato, anche per estratto, sui maggiori quotidiani.