Art. 4. Indirizzi programmatici, criteri e priorita' 1. La Giunta Regionale, per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio Regionale l'approvazione degli indirizzi programmatici, delle priorita' e dei criteri per l'attuazione di un piano operativo triennale 1990-92 degli interventi con l'indicazione anche delle condizioni per la concessione e l'erogazione dei relativi contributi.