Art. 4.
             Indirizzi programmatici, criteri e priorita'
 
   1.  La  Giunta Regionale, per la realizzazione degli interventi di
cui al precedente art. 3, entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
della  presente  legge, propone al Consiglio Regionale l'approvazione
degli indirizzi programmatici, delle  priorita'  e  dei  criteri  per
l'attuazione di un piano operativo triennale 1990-92 degli interventi
con  l'indicazione  anche  delle  condizioni  per  la  concessione  e
l'erogazione dei relativi contributi.