Art. 5.
               Concessione ed erogazione dei contributi
 
   1.  I  contributi  di cui alla lett. a) del precedente art. 3 sono
concessi per un importo massimo di lire 100 milioni e possono coprire
fino  al  30%  della spesa sostenuta e considerata ammissibile per la
realizzazione di  appropriati  sistemi  aziendali  di  qualita',  con
particolare riferimento alla predisposizione di progetti comprendenti
ambedue le seguenti fasi:
     a)  l'elaborazione  del  manuale  di qualita', con l'indicazione
degli standard delle procedure, della strumentazione,  delle  risorse
umane,   delle   responsabilita'   gestionali  e  dell'organizzazione
complessiva del sistema di garanzia della  qualita'  che  si  intende
realizzare;
     b)   l'avvio   pratico   del   sistema,  comprendente  anche  la
certificazione, da parte degli organismi accreditati ai  sensi  delle
normative  nazionali  e comunitarie in materia, del sistema aziendale
di  qualita'  e  della  strumentazione  utilizzata  dall'impresa  per
effettuare  il  controllo  di qualita' dei propri prodotti nonche' il
necessario  addestramento  tecnico  del  personale  addetto  a   tale
funzione.
   2.  Le  imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al
procedente primo comma devono  presentare  alla  Giunta  Regionale  -
Settore  Industria  e  Artigianato - i propri progetti di intervento,
sulla base delle  indicazioni  e  delle  specifiche  stabilite  nella
deliberazione  del  Consiglio  Regionale di cui al precodente art. 4,
con particolare  riferimento  alle  prescrizioni  ivi  stabilite  per
quanto  riguarda  la certificazione del sistema di qualita' aziendale
da parte  degli  organismi  accreditati  ai  sensi  di  legge  o,  in
mancanza, individuati con deliberazione della Giunta Regionale.
   3. La Giunta Regionale delibera trimestralmente la concessione dei
contributi,  individuando  contestualmente,  in   coerenza   con   le
disposizioni stabilite dalla sopra citata deliberazione del Consiglio
Regionale, le modalita' per l'erogazione  o  l'eventuale  revoca  dei
contributi stessi.
   4.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  non si possono
cumulare,  per  quanto  riguarda  la  realizzazione  dello  specifico
progetto  di  interventi,  con  altre  agevolazioni previste da Leggi
Regionali e Nazionali.