Art. 6.
                   Comitato tecnico di valutazione
 
   1.   Per   l'istruttoria  dei  progetti  pervenuti  ai  sensi  del
precedente art. 5, e'  costituito  presso  il  Settore  industria  ed
artigianato  della  Giunta  Regionale  un  apposito comitato tecnico,
presieduto  dall'assessore  o  dal  coordinatore  del   settore,   se
delegato,  e composto da due funzionari regionali rispettivamente del
servizio industria e del servizio artigianato,  da  due  tecnici  del
Centro  lombardo  per  lo  sviluppo tecnologico delle piccole e medie
imprese  (CESTEC)  nonche'  da  due  esperti  nominati  dalla  Giunta
Regionale su indicazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali
ed artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale.
   2.  Alle  riunioni  di  detto comitato possono essere invitati, in
relazione al settore o  alle  specifiche  aree  tecnologiche  cui  si
riferiscono  i  singoli progetti, anche altri funzionari regionali in
rappresentanza degli specifici settori interessati nonche' uno o piu'
esperti  di  settore  tra quelli designati, in numero non superiore a
cinque, dalla Giunta Regionale.
   3.   A   ciascun  componente  del  comitato  sono  corrisposte  le
indennita' e i compensi secondo le  previsioni  e  i  limiti  fissati
dall'art.  2  della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 "Norme in
materia di  indennita'  ai  componenti  di  commissioni,  comitati  o
collegi comunque denominati".