Art. 6. Comitato tecnico di valutazione 1. Per l'istruttoria dei progetti pervenuti ai sensi del precedente art. 5, e' costituito presso il Settore industria ed artigianato della Giunta Regionale un apposito comitato tecnico, presieduto dall'assessore o dal coordinatore del settore, se delegato, e composto da due funzionari regionali rispettivamente del servizio industria e del servizio artigianato, da due tecnici del Centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC) nonche' da due esperti nominati dalla Giunta Regionale su indicazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali ed artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Alle riunioni di detto comitato possono essere invitati, in relazione al settore o alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in rappresentanza degli specifici settori interessati nonche' uno o piu' esperti di settore tra quelli designati, in numero non superiore a cinque, dalla Giunta Regionale. 3. A ciascun componente del comitato sono corrisposte le indennita' e i compensi secondo le previsioni e i limiti fissati dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 "Norme in materia di indennita' ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati".