Art. 8. Conferenza regionale sullo sviluppo dei sistemi di qualita' nelle imprese minori 1. La Giunta Regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, sulla base dello stato d'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge predisposto e trasmesso al Consiglio Regionale entro il 30 giugno di ogni anno, convoca annualmente, a partire dal 1991, una conferenza regionale sullo sviluppo dei sistemi di qualita' nelle imprese minori, sollecitando la partecipazione delle associazioni imprenditoriali, artigianali e di tutti gli operatori pubblici e privati che nell'ambito della Regione svolgono la propria attivita' in questo campo. 2. La Giunta Regionale, sulla base delle risultanze di questi incontri di verifica, propone eventualmente un aggiornamento dei criteri e delle priorita' contenuti nella deliberazione consiliare di cui al precedente art. 4.