Art. 8.
     Conferenza regionale sullo sviluppo dei sistemi di qualita'
                         nelle imprese minori
 
   1.  La  Giunta  Regionale,  d'intesa con la competente commissione
consiliare, sulla base  dello  stato  d'attuazione  degli  interventi
previsti  dalla  presente  legge predisposto e trasmesso al Consiglio
Regionale entro il 30 giugno di ogni  anno,  convoca  annualmente,  a
partire dal 1991, una conferenza regionale sullo sviluppo dei sistemi
di qualita' nelle  imprese  minori,  sollecitando  la  partecipazione
delle  associazioni  imprenditoriali,  artigianali  e  di  tutti  gli
operatori pubblici e privati che nell'ambito della  Regione  svolgono
la propria attivita' in questo campo.
   2.  La  Giunta  Regionale,  sulla  base delle risultanze di questi
incontri di verifica,  propone  eventualmente  un  aggiornamento  dei
criteri e delle priorita' contenuti nella deliberazione consiliare di
cui al precedente art. 4.