la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Contributi
 
   1.  La  Regione  promuove  iniziative  volte  al potenziamento dei
collegamenti ferroviari transalpini nello scenario della creazione di
una  rete  ferroviaria  europea,  e  in  questa  ottica  promuove  la
redazione del progetto del traforo ferroviario dello Spluga, e il suo
inserimento  nei programmi europei, in attuazione alle previsioni del
Piano regionale dei trasporti.
   2.  A  tal  fine  puo'  essere  concesso un contributo al comitato
promotore per il traforo ferroviario del  Monte  Spluga,  volto  alla
concretizzazione   delle   necessarie   intese   per   l'avvio  della
realizzazione  del  progetto,  nonche'  per  studi  di   fattibilita'
tecnico-economica.
   3. Il contributo e' concesso su domanda accompagnata da un preciso
programma di iniziative.
   4.  Il contributo di cui al precedente terzo comma e' disposto con
Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  o  dell'Assessore
competente, se delegato, previa deliberazione della Giunta Regionale,
ed e' erogato per il cinquanta per cento del contributo  concesso  in
via  anticipata  e  per  il  restante cinquanta per cento ad avvenuta
certificazione delle spese sostenute con il contributo  gia'  erogato
in via anticipata.