la seguente legge: Art. 1. Contributi 1. La Regione promuove iniziative volte al potenziamento dei collegamenti ferroviari transalpini nello scenario della creazione di una rete ferroviaria europea, e in questa ottica promuove la redazione del progetto del traforo ferroviario dello Spluga, e il suo inserimento nei programmi europei, in attuazione alle previsioni del Piano regionale dei trasporti. 2. A tal fine puo' essere concesso un contributo al comitato promotore per il traforo ferroviario del Monte Spluga, volto alla concretizzazione delle necessarie intese per l'avvio della realizzazione del progetto, nonche' per studi di fattibilita' tecnico-economica. 3. Il contributo e' concesso su domanda accompagnata da un preciso programma di iniziative. 4. Il contributo di cui al precedente terzo comma e' disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore competente, se delegato, previa deliberazione della Giunta Regionale, ed e' erogato per il cinquanta per cento del contributo concesso in via anticipata e per il restante cinquanta per cento ad avvenuta certificazione delle spese sostenute con il contributo gia' erogato in via anticipata.