Art. 2. Norma finanziaria 1. Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 50.000.000. 2. Al finanziamento dell'onere di L. 50.000.000 previsto per l'anno 1990 dal precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari quota del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" iscritto al capitolo 5.3.1.1.537 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990. 3. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, all'ambito 4, settore 2, obiettivo 4, parte 1, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990, e' istituito il capitolo 4.2.4.1.2836 "Contributi per la promozione e la realizzazione di trafori alpini" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 50.000.000. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 10 maggio 1990 GIOVENZANA Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1990 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 30 aprile 1990 prot. n. 21802/1212.