Art. 2.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata
per l'anno 1990 la spesa di lire 50.000.000.
   2.  Al  finanziamento  dell'onere  di  L.  50.000.000 previsto per
l'anno 1990 dal precedente primo comma si provvede  mediante  impiego
per  pari  quota  del  "Fondo  di  riserva per le spese obbligatorie"
iscritto al capitolo 5.3.1.1.537  dello  stato  di  previsione  delle
spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990.
   3.   In   relazione  a  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
all'ambito 4, settore  2,  obiettivo  4,  parte  1,  dello  stato  di
previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1990,
e' istituito il capitolo 4.2.4.1.2836 "Contributi per la promozione e
la  realizzazione  di trafori alpini" con la dotazione finanziaria di
competenza e di cassa di L. 50.000.000.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 10 maggio 1990
 
                              GIOVENZANA
 
   Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 marzo 1990 e
vistata dal Commissario del Governo con nota del 30 aprile 1990 prot.
n. 21802/1212.